Art. 24.
(Modifica all'articolo 187 del codice di procedura civile).

      1. Il terzo comma dell'articolo 187 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito. Le questioni attinenti alla competenza sono decise immediatamente con ordinanza, ai sensi dell'articolo 279, primo comma».